Configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori se la condotta è perpetrata dopo la cessazione della convivenza more uxorio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 31 luglio 2025 n. 28109
Lunedì, 4 August 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Convivenze
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.
Maltrattamenti in famiglia - Atti persecutori – Cessazione della convivenza more uxorio - Rif. Leg. artt. 132, 133, 572, 612-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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