Le scelte di vita comune relative alla definizione dei ruoli all’interno della famiglia giustificano, in presenza di una disparità reddituale tra i coniugi, l’assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 luglio 2025, n. 19749

Sabato, 2 August 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord. 16/07/2025, n. 19749 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato il significativo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, la lunga durata del matrimonio (oltre dieci anni) e l'apporto conferito al patrimonio familiare dalla moglie che, dopo la nascita delle due figlie, ha scelto, con il consenso del marito, di svolgere attività di lavoro dipendente part-time, con inevitabili conseguenze anche sul trattamento pensionistico, si giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente con finalità non tanto assistenziale, quanto, in virtù della predetta definizione dei ruoli all'interno della coppia, in funzione perequativo-compensativa, in ragione del contributo esclusivo dalla stessa apportato alla conduzione della vita comune in nesso causale con il mantenimento delle diverse attività lavorative svolte dal marito.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, a mente dell’art. 337 – ter c.c., mentre il rapporto genitori - figli è informato al principio di uguaglianza - in base al quale tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni - il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, e in base ad esso i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito.

 

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; art. 337-ter c.c.

Assegno divorzile – Funzione compensativa – Definizione dei ruoli – Mantenimento dei figli - Proporzionalità

editor: Fossati Cesare