Assegno divorzile. Presupposti assistenziali e perequativo-compensativi: conferma del diritto dell’ex coniuge economicamente più debole - Corte d’Appello di Venezia, Sez. III civ., Sent., 24 luglio 2025, n. 2641
Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
In tema di riconoscimento dell’assegno divorzile, la valutazione giudiziale deve tener conto non solo del presupposto assistenziale – consistente nell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e nell’impossibilità oggettiva di procurarseli – ma anche di quello perequativo-compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico tra gli ex coniugi riconducibile alle scelte di vita comune compiute durante il matrimonio. Ne consegue che, accertato un rilevante divario reddituale e patrimoniale tra le parti, nonché il contributo familiare offerto dall’ex coniuge economicamente più debole, sussiste il diritto di quest’ultimo all’assegno divorzile, la cui funzione è quella di garantirgli un’esistenza dignitosa e di compensare i sacrifici compiuti in costanza di matrimonio, indipendentemente dalla ripresa di attività lavorative straordinarie e temporanee da parte dell’altro coniuge.
Divorzio – Assegno divorzile – Valutazione e riconoscimento – Funzione dell’assegno divorzile; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970
editor: Ferrandi Francesca
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