Assegno divorzile. Presupposti assistenziali e perequativo-compensativi: conferma del diritto dell’ex coniuge economicamente più debole - Corte d’Appello di Venezia, Sez. III civ., Sent., 24 luglio 2025, n. 2641


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Sabato, 2 Agosto 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Venezia
Corte d’Appello di Venezia, Sez. III civ., Sent., 24 luglio 2025, n. 2641; Est. Dott.ssa Barbara Gallo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riconoscimento dell’assegno divorzile, la valutazione giudiziale deve tener conto non solo del presupposto assistenziale – consistente nell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e nell’impossibilità oggettiva di procurarseli – ma anche di quello perequativo-compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico tra gli ex coniugi riconducibile alle scelte di vita comune compiute durante il matrimonio. Ne consegue che, accertato un rilevante divario reddituale e patrimoniale tra le parti, nonché il contributo familiare offerto dall’ex coniuge economicamente più debole, sussiste il diritto di quest’ultimo all’assegno divorzile, la cui funzione è quella di garantirgli un’esistenza dignitosa e di compensare i sacrifici compiuti in costanza di matrimonio, indipendentemente dalla ripresa di attività lavorative straordinarie e temporanee da parte dell’altro coniuge.


Divorzio – Assegno divorzile – Valutazione e riconoscimento – Funzione dell’assegno divorzile; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

editor: Ferrandi Francesca