Reati sessuali. Legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa - Cass. Pen., Sez. III, sent. 30 luglio 2025 n. 28000

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 30 luglio 2025 n. 28000 – Pres. Di Nicola, Cons. Rel. Liberati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso.
Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.


Violenza sessuale - Mezzi di prova - Testimonianza della persona offesa - Valutazione frazionata delle dichiarazioni - Ammissibilità – Presupposti – Rif. Leg. artt. 582, 585, 609 - bis, 609 - ter, comma 1, nn. 4) e 5), 610 e 611 cod. pen.; artt. 192, 273 e 275 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria