Difetto di competenza del giudice italiano e litispendenza internazionale quando le domande di separazione e divorzio, e le conseguenti connesse, sono state preventivamente incardinate davanti all’autorità giudiziaria maltese. Tribunale di Vercelli, sentenza 25 luglio 2025

Tribunale di Vercelli, Est. Francese, sentenza 25.07.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In forza dell’art. 7 del Regolamento 2019/1111 Bruxelles II-ter - che stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se questi risiede abitualmente in quello stato alla data in cui sono adite - considerato altresì l’art. 3 del Regolamento 2009/4 - che prevede la competenza a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari della autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti - va dichiarato il difetto di competenza del Giudice italiano per le domande di affidamento e di mantenimento dei minori, i quali, in base alle risultanze processuali, risultino stabilmente residenti in stato straniero (Malta), la cui Autorità Giurisdizionale, peraltro, ha già dichiarato la propria competenza in punto responsabilità genitoriale, anche assumendo provvedimenti interinali di affidamento nel contraddittorio delle parti.

Vieppiù, nell’ipotesi in cui la domanda di scioglimento del vincolo, con le consequenziali domande di addebito e di risarcimento dei danni, sia stata preventivamente incardinata nanti l’Autorità Giudiziaria straniera (Maltese), previo esperimento della procedura di mediazione familiare, costituente condizione di procedibilità ai sensi della legge straniera (maltese), verificatasi una situazione di litispendenza internazionale come disciplinata dall’art. 20 del precitato Regolamento Bruxelles II-ter e accertata la competenza del Tribunale straniero (Maltese), deve parimenti procedersi alla dichiarazione di incompetenza del Giudice italiano.

 

Rif. Leg. Artt. 7, 20 Regolamento UE 2019/1111; Art. 3 Regolamento CE 2009/4

Responsabilità genitoriale – Domande – Giurisdizione – Residenza dei minori – Separazione – Addebito – Risarcimento dei danni

 

Il Tribunale di Vercelli dichiara l’incompetenza dell’Autorità Giurisdizionale italiana in favore di quelle maltese in relazione a tutte le domande avanzate da parte ricorrente che aveva adito l’Autorità Giudiziaria italiana chiedendo la separazione con addebito e, ex art. 473-bis.51 c.p.c., di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione dell’affidamento dei figli con le conseguenti pronunce su permanenza e mantenimento, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi coniugali.

La vicenda giudiziaria trae fondamento dai presupposti in fatto e in diritto di seguito rappresentati.

L’incardinamento della causa di separazione tra due coniugi, presso il Tribunale Civile di Malta, sezione Famiglia, trae origine dall’introduzione, avvenuta il 26.06.2024 presso le competenti autorità locali, di una procedura di mediazione familiare che, in conformità alla normativa maltese, costituisce condizione di procedibilità del procedimento (cfr. Avviz Legali n. 397 del 2003, art. 4, commi 2, 3 e 4). Il decreto di nomina del mediatore, n. 755/24 TC, emesso il medesimo 26.06.2024, attesta che il Tribunale maltese aveva designato un mediatore, con l’obbligo di riferire sull’esito del tentativo di conciliazione, determinando, quindi, una chiara situazione di litispendenza con la causa introdotta innanzi a Codesto Tribunale. Tale decreto, infatti, era dotato di natura integralmente giurisdizionale sia sotto il profilo oggettivo, in quanto aveva dato avvio ad una procedura fondata sul contraddittorio e sulla parità delle parti, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stato emesso dall’autorità competente a conoscere del contenzioso successivo.

Il mediatore presso il Tribunale Civile di Malta aveva convocato le parti per la prima udienza dinanzi a se’ di mediazione obbligatoria il 27.09.2024. La procedura conciliativa si era articolata attraverso diverse sedute, l’ultima delle quali si era svolta il 16 maggio 2025.

Nel corso di tale procedura, l’autorità giudiziaria maltese aveva avuto modo di ribadire ulteriormente la propria competenza in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori. In particolare, il Tribunale Maltese, il 25 marzo 2025 si era pronunciato sul ricorso presentato dalla moglie il 15 gennaio 2025, la quale chiedeva l’accoglimento delle seguenti istanze: ««Ordina che i figli, tornino alla residenza della madre il 21 gennaio 2025 alle ore 17:30, per preservare la loro routine e il loro benessere fino alla conclusione della mediazione; 2. Autorizza l'attore a rinnovare i documenti maltesi per i figli o ordina che venga nominato un provvedimento e un curatore per garantire che i permessi di soggiorno maltesi dei figli e la loro iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) presso l'Ambasciata d'Italia a Malta siano rinnovati senza ulteriori indugi; 3. Che, in attesa della mediazione, al fine di evitare modifiche unilaterali a quanto concordato, ordina che a. Il convenuto rispetti l'attuale accordo informale di visitare i figli a Malta ogni tre settimane dal lunedì sera al lunedì mattina successivo e che le visite prolungate non limitino il diritto dei figli di vedere la madre; b. Che le modalità di ferie seguano le vacanze pasquali con l'attore e il Carnevale con il convenuto, come già concordato in precedenza; 4. Per certezza, ordina che le vacanze estive siano divise equamente, con i figli che trascorrono la prima metà con la madre (dal 26 giugno al 30 luglio 2025) e la seconda metà con il padre (dal 1° agosto al 30 agosto 2025). 5. Qualsiasi altro ordine o disposizione che questa Onorevole Corte ritenga opportuno, date le circostanze di cui sopra».».

Atteso che il marito si era limitato ad intervenire nel suddetto procedimento formulando richieste esclusivamente relative al merito («Ascoltare i bambini prima di decidere sulla domanda della madre. Il padre crede umilmente che i desideri dei bambini debbano prevalere, prendendo una decisione che avrà un impatto così drastico sulle loro vite»), la Corte affermava espressamente nel decreto del 25 marzo 2025 che il radicamento della competenza a Malta non fosse affatto in discussione, poiché «è stato il primo ad essere adito quando l’attrice ha avviato il procedimento di mediazione qui a Malta nel giugno 2024». 

Invece, «il padre resistente ha avviato un procedimento in Italia nel gennaio 2025». Inoltre, la stessa Corte aveva segnalato come lo marito avesse firmato nel 2019 e nel 2020 per il riconoscimento del domicilio dei figli a Malta e, pertanto, la determinazione degli aspetti relativi alla loro crescita rientrasse nella competenza del rispettivo organo giurisdizionale. Considerando, infine, il dovere del giudice di rispettare il superiore interesse dei minori in tutti i procedimenti che li riguardino, la Corte aveva così accolto le domande della moglie relative alla regolarizzazione coattiva della situazione residenziale dei figli a Malta, non ritenendo necessario il consenso del padre a tal fine.

Successivamente, con decreto del 26 maggio 2025, il Tribunale Civile di Malta, prendendo atto della comunicazione datata 23.05.2025 (debitamente notificata al marito) con la quale il mediatore aveva segnalato il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, ha dichiarato conclusa la mediazione e autorizzato la prosecuzione del procedimento davanti allo stesso organo giurisdizionale.

Il 4 giugno u.s., la moglie ha presentato ricorso al Tribunale Civile di Malta, Sezione Famiglia, ritualmente notificato al marito, al fine di proseguire il giudizio di separazione e per l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli, come disposto dal suddetto decreto del 26 maggio del medesimo Tribunale.

Con provvedimento del 17 giugno 2025, la causa è stata iscritta a ruolo e assegnata al Giudice, che ha fissato la comparizione delle parti per il 23.10.2025 confermando espressamente la giurisdizione in tema di: “1. Responsabilità per la rottura del matrimonio; 2. autorità genitoriale, cura e custodia dei figli minori; 3. Mantenimento coniugale; 4. Mantenimento dei figli; 5. Casa matrimoniale. 6. Comunione dei beni; 7. proprietà parafernali”.

Infine, ad ulteriore conferma della pacifica sussistenza della giurisdizione maltese anche secondo parte avversa, il 25.06 u.s. il marito ha incardinato un’ulteriore controversia presso il Tribunale di Malta contro la coniuge, alla quale è stato attribuito il numero di ruolo n. 316/2025, così aderendo definitivamente alla competenza giurisdizionale di tale organo.

Sulla base di tali premesse, in data 25 luglio 2025 il giudice italiano, adito dal marito per la separazione e il contestuale divorzio, accertata la competenza del Tribunale maltese, ha disposto procedersi alla dichiarazione di incompetenza del Giudice italiano anche per la domanda sul vincolo che per la domanda di addebito (anch’essa proposta avanti all’A.G. maltese, come risulta sempre dal doc. 1) nonché per quella di “risarcimento danni derivanti dalla violazione degli obblighi coniugali”, con la quale vi è all’evidenza connessione.

editor: Fossati Cesare