Vendita della casa coniugale e mancanza del prezzo - Corte d'Appello L'Aquila, sent. 3 aprile 2025 n. 426

Giovedì, 31 Luglio 2025
Giurisprudenza | Accordi di separazione e di divorzio | Merito Tribunale di L'Aquila
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 3 aprile 2025 n. 426 – Pres. Del Bono, Giud. Ausiliario Rel. Cerolini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'accordo di vendita della casa coniugale, stipulato tra i coniugi nell'ambito delle condizioni della separazione consensuale omologata, non possiede natura contrattuale obbligatoria se non specifica il prezzo di vendita o i criteri per la sua determinazione, in quanto tali elementi sono essenziali per la validità di un contratto di vendita immobiliare.
In ordine alla vendita della casa coniugale i coniugi, nelle condizioni della separazione consensuale omologata, avevano espressamente concordato di vendere l'immobile e trovare un nuovo alloggio per ciascuno di essi, senza prevedere in particolare alcun prezzo della vendita né alcun riferimento per la sua determinazione.
Tale accordo è stato ritenuto non essere idoneo ad assumere la natura di contratto per la mancanza di uno degli elementi essenziali, che deve necessariamente risultare in forma scritta ai sensi degli artt. 1350 e 1351c.c. poiché l'accordo concerne un bene immobile.

 
Separazione – Accordi negoziali fra coniugi - Vendita – Mancata indicazione del prezzo di vendita – Natura contrattuale – Rif. Leg. artt. 1350, 1351 e 1474 cod. civ.; artt. 702- bis e 614-bis cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria