La convivenza è un requisito indispensabile per la valutazione del danno parentale? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 29 luglio 2025, n. 21760

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 29 luglio 2025, n. 21760; Pres. Rubino, Rel. Cons. Tassone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite. Poiché il danno da perdita del congiunto può essere presunto dall'esistenza del solo legame parentale, non assume rilievo ex se il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti: la circostanza della convivenza va considerata quale misura, ma non requisito indispensabile, né connotato minimo di esistenza, per la valutazione del danno parentale. Rileva, pertanto, il vincolo affettivo particolarmente intenso, per cui sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva con il congiunto che sia deceduto.


Diritti della persona – Rilevanza o meno della convivenza - Liquidazione e valutazione del danno parentale – Morte del prossimo congiunto – Circolazione stradale; Rif. Leg. Art. 1226, 1227 e 2054 c.c.

editor: Ferrandi Francesca