Donazione: in difetto di prova rigorosa, la pluralità di elargizioni di modico valore non integra l’esecuzione di molteplici prestazioni di un unico negozio. Tribunale di Livorno, sentenza 9 giugno 2025
Sebbene il nostro ordinamento ammetta espressamente la possibilità che il donante si obblighi ad eseguire con cadenza periodica una serie di prestazioni, già certe e determinate al momento della stipula del contratto, in favore del donatario, una simile fattispecie si pone in una relazione di specialità rispetto all'ipotesi generale disciplinata dall'art. 769 c.c., ove il rapporto obbligatorio si esaurisce con l'adempimento da parte del donante di quella unica e singola prestazione che ha assunto nei confronti del donatario. Ne consegue che in mancanza di prova scritta del contratto, la dimostrazione anche in via presuntiva che alle singole dazioni di denaro non corrisponda l'adempimento di altrettanti distinti ed autonomi rapporti obbligatori bensì l'esecuzione delle molteplici prestazioni discendenti da un unico contratto deve risultare particolarmente rigorosa, esulando tale ipotesi dall'id quod plerumque accidit nella prassi negoziale, per come tipizzato anche a livello legislativo.
Rif. Leg. Artt. 769, 782, 783, 800, 801, 2033, 2059 c.c.
Atto di liberalità – Donazione di modico valore – Donazione indiretta – Indebito oggettivo - Pluralità di elargizioni – Ingratitudine del donatario - Danno non patrimoniale
- §§
Parte attrice chiedeva al Tribunale di Livorno la restituzione delle somme indebitamente versate al convenuto per solo spirito di liberalità, in costanza di una relazione sentimentale durata approssimativamente due anni, al fine di consentire al medesimo di far fronte ad una situazione di grave di difficoltà economica: tali somme avrebbero superato la soglia del "modico valore" di cui all'art. 783 c.c. e il relativo rapporto contrattuale sarebbe stato nullo per vizio di forma, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Parte attrice, in subordine, chiedeva di dichiarare la ripetibilità di tali somme, così come quelle dovute a titolo di donazione diretta, a titolo di ingratitudine del donatario ex artt. 800 e 801 c.c.; chiedeva altresì il risarcimento del danno danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa ex art. 2059 c.c.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice deducendo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. n. 162 del 2014, l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle somme corrisposte dall'attrice alla madre del comparente, l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle pretese avanzate dalla controparte.
Il Tribunale di Livorno respinge l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, dovendo la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito essere valutata in relazione alle affermazioni contenute nella domanda attorea e non in relazione a ciò che viene effettivamente accertato ai fini della decisione nel merito della controversia. Per le medesime ragioni, è ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza per valore.
Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva per una quota del credito, che di fatto si traduce in una donazione diretta nei confronti della madre del convenuto.
Viene poi rilevata l'inammissibilità della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, costituendo la stessa una domanda nuova, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
Quanto alla domanda di parte attrice che sostiene di essersi obbligata ab origine ad eseguire un contratto unitario, il Tribunale rileva che dagli scritti difensivi non risultano elementi di prova dotati di quei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, che consentano di ritenere effettivamente provata, in via presuntiva, la stipula di un negozio unitario piuttosto che l'esecuzione di distinti rapporti contrattuali per ogni singola dazione.
E’ infondata la domanda di revocazione delle donazione ex art. 801 c.c. per difetto dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di risarcimento per il danno morale ed esistenziale che la condotta del convenuto avrebbe arrecato all'attrice, il Tribunale ne rileva l’infondatezza, presupponendo il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. necessariamente un illecito di natura extracontrattuale o finanche contrattuale che integri l'elemento dell'ingiustizia del danno, non rinvenibile nella fattispecie.
editor: Fossati Cesare
|
Lunedì, 3 Novembre 2025
Sulla revisione dell’assegno di mantenimento per i figli - Tribunale di Roma, ... |
|
Mercoledì, 13 August 2025
Le somme prestate in costanza di convivenza more uxorio vanno restituite qualora ... |
|
Sabato, 26 Luglio 2025
Donazione con onere modale. I limiti al vincolo imposto sull'immobile - Corte ... |
|
Mercoledì, 9 Luglio 2025
La donazione di beni effettuata dal de cuius agli eredi legittimi conferisce ... |



