Si all’adozione in casi particolari per la madre intenzionale che ha prestato consenso al ricorso alle tecniche di PMA. Tribunale per i Minorenni di Catania, sentenza 17 luglio 2025

Mercoledì, 30 Luglio 2025
Giurisprudenza | Procreazione assistita | Adozione | Legittimità
Trib. Minorenni Catania, Est. Russo, Sent., 17/07/2025, n. 257 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il consenso prestato al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte del coniuge o del convivente della madre naturale, seppure in assenza di un apporto biologico, rappresenta la base da cui discende quel fascio di doveri genitoriali funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori. La centralità dell'interesse del minore, raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale. E l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e la madre intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale.

Laddove emerga nitidamente l'intenzione del genitore non biologico a divenire tale nei confronti del minore, e a fronte del rifiuto dell'Ufficio Anagrafe di provvedere al riconoscimento per mancanza di sufficienti elementi istruttori, occorre intervenire per assicurare al più presto al minore il diritto di avere riconosciuta giuridicamente la madre intenzionale, nonostante l'ingiustificato dissenso opposto dalla madre biologica, al fine di consentire alla predetta madre intenzionale di esercitare, a tutela del minore, quel fascio di doveri funzionali che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori, diritti e obblighi riconducibili all'atto di volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale, volontà che, nel caso della procreazione diversa da quella naturale, si svela e si esprime attraverso il "consenso" prestato al ricorso alle tecniche di PMA

Conf. Corte Costituzionale sentenza n. 68/2025

Rif. Leg. Art. 44 lett. d) Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 8 Legge 19 febbraio 2004, n. 40

Tecniche di P.M.A. – Consenso – Madre intenzionale – Madre Biologica  – Adozione in casi particolari

Nella fattispecie, la madre intenzionale ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Catania l'adozione ai sensi dell'art. 44  lett. d) L. n. 184/1983 del figlio minore, nato e riconosciuto dalla madre biologica alla quale è stata unita civilmente. Quest’ultima tuttavia ha negato l'assenso all'adozione sostenendo di essere unico genitore del minore.

Dalla documentazione prodotta da parte istante, non contestata dalla convenuta, emerge che le due donne si sono rivolte insieme a un centro in Spagna per sottoporsi a trattamento di riproduzione assistita finalizzato alla ricerca di gravidanza.

Dalle dichiarazioni rese dal minore in udienza e ancor prima al Servizio Sociale emerge la significatività del rapporto tra il minore e la madre intenzionale, nonché il disagio del minore in conseguenza della separazione e ai difficili rapporti tra le due mamme.

Il Collegio ritiene del tutto infondate le deduzioni della difesa della madre biologica, secondo cui l'istante non potrebbe qualificarsi come genitore intenzionale del minore.

E’ certo e documentato che la madre intenzionale abbia sostenuto economicamente il percorso di procreazione assistita e abbia assunto le relative responsabilità, investendo in esso tempo e risorse economiche. Parimenti, l'intenzione della maternità condivisa, risulta confermata dalla decisione della coppia di unirsi civilmente, dopo la nascita del bambino.

Riconosciuta l’istante come madre intenzionale del minore, il Tribunale, in diritto, richiama la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025  che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8  della L. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Il consenso della madre intenzionale assume un valore tale da rappresentare fondamento per il sorgere della responsabilità genitoriale, anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica e giustifica oggi, atteso il rifiuto opposto dall'Ufficio Anagrafe a provvedere all'immediato riconoscimento, la base per ritenere ingiustificato il dissenso della madre biologica alla adozione.

editor: Fossati Cesare