Naturalizzazione del genitore dopo la nascita del figlio e perdita della cittadinanza iure sanguinis: la questione alle Sezioni Unite - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 luglio 2025, n. 20129
Trasmessi gli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., affinché valuti se rimettere le seguenti questioni alle Sezioni Unite:
- se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola - ai sensi dell'art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti);
- se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l'art. 12, comma 2, - facendo riferimento a minori che "acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero" per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'art. 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.
Cittadinanza – Cittadinanza iure sanguinis e iure soli – Perdita della cittadinanza - Naturalizzazione del genitore; Rif. Leg. l. n. 555 del 2012
- se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola - ai sensi dell'art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti);
- se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l'art. 12, comma 2, - facendo riferimento a minori che "acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero" per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'art. 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.
Cittadinanza – Cittadinanza iure sanguinis e iure soli – Perdita della cittadinanza - Naturalizzazione del genitore; Rif. Leg. l. n. 555 del 2012
editor: Ferrandi Francesca
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