Inammissibile l’azione di disconoscimento della paternità per omesso rispetto del termine, qualora la conoscenza dell'adulterio in epoca anteriore al compimento dell'anno sia evincibile dal complesso delle prove acquisite. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 21 luglio 2025, n. 20374

Cass. civ., Sez. I, Est. Dal Moro, Ord., 21/07/2025, n. 20374 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il termine dal quale far decorrere l'anno per l’azione di disconoscimento della paternità deriva dal momento di acquisizione certa della conoscenza della relazione idonea a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. Tale conoscenza non è equiparabile ad un mero sospetto e potrebbe anche coincidere con i risultati del test genetico qualora la data di acquisizione del test possa essere considerata elemento positivo idoneo a dimostrare l'effettiva conoscenza (o scoperta) dell'adulterio che ha portato al concepimento del figlio da disconoscere e qualora non vi siano elementi positivi di senso contrario in grado di dimostrare una anticipata conoscenza certa dell'adulterio. Tanto premesso, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva l’azione proposta decorso il termine di un anno dal momento in cui, dalle risultanze dell’istruzione probatoria, sia accertato che il padre abbia avuto conoscenza dell'adulterio della moglie. 

 

Rif. Leg. Art. 244 c.c.

Azione di disconoscimento della paternità – Termine di decadenza – Decorrenza – Adulterio – Conoscenza – Esame genetico

Viene impugnata nanti la Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che ha respinto l’impugnazione promossa avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di disconoscimento della paternità avanzata dal ricorrente nei confronti della moglie legalmente separata e del figlio nato in costanza di matrimonio con quest'ultima, sul presupposto della scoperta della propria incompatibilità genetica con il minore, verificata all'esito di un'indagine effettuata dopo la ricezione di lettera anonima che metteva in dubbio la paternità del minore.

La Corte di Cassazione ritiene che il primo motivo di impugnazione si traduca, di fatto, in un’ inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa: la corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali, ancor prima dei risultati genetici, si fosse in presenza, non di un mero sospetto, bensì di una conoscenza certa dell'adulterio sulla base del rilievo attribuito alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta. La censura così formulata introduce nel campo dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l'attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21098/2016; Cass. n. 27197/2011).

Quanto alla censura relativa al mancato esame, nella sentenza di appello, della eccezione di preclusione processuale formulata dal ricorrente in relazione alla eccezione di tardività dell'azione spiegata dai convenuti, la Corte rileva che non si tratta di un vizio motivazionale, bensì di error in procedendo, inammissibile in quanto non proposto in uno specifico motivo di appello; peraltro tale decadenza dall'azione è circostanza rilevabile anche d'ufficio in ragione della preminenza dell'interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone ( cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 13436 del 30/06/2016).

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

editor: Fossati Cesare