Divisione ereditaria e imposta di registro. Se all’erede viene assegnata la quota di competenza non si applica l’aliquota della vendita -Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. XV, sentenza 26 maggio 2025 n. 3365

Lunedì, 28 Luglio 2025
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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. XV, sentenza 26 maggio 2025 n. 3365 – Pres. Mazzi, Giud. Rel. Di Gioacchino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’atto di divisione è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota dell’1%. Se ad un soggetto sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti.
L’atto di divisione della comunione ereditaria, sia pure a seguito di un giudizio civile, non può essere considerato, ai fini dell’imposta di registro, alla stregua di una vendita se, come avvenuto nel caso di specie, in ragione dell’effetto perequativo dei conguagli, non vi è stata una attribuzione di ricchezza eccedente il valore della quota spettante a ciascun coerede.

Il prelievo fiscale deve infatti rispettare il principio della capacità contributiva, il che significa, verificare se per effetto della divisione nella sua interezza, e non già di una sola delle operazioni di cui essa si compone, vi è stato un arricchimento di uno o più coeredi che supera il valore della quota ereditaria.
 
Successione – Scioglimento della comunione ereditaria – Quote spettante ai comunisti - Tributi - Valore imponibile della massa ereditaria - Imposta di registro – Rif. Leg. art. 469 c.c.; art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

editor: Cianciolo Valeria