La conferma delle disposizioni testamentarie non opera rispetto a quelle lesive della legittima - Cass. Civ., Sez. II, ord. 13 maggio 2025 n. 12764

Lunedì, 28 Luglio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 13 maggio 2025 n. 12764 – Pres. Falaschi, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.
Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.

 
Successione - Conferma delle disposizioni testamentarie – Lesione della legittima – - Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari - Rif. Leg. artt. 476, 519, 553, 934, 1418 e 1419 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria