La conferma delle disposizioni testamentarie non opera rispetto a quelle lesive della legittima - Cass. Civ., Sez. II, ord. 13 maggio 2025 n. 12764
La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.
Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.
Successione - Conferma delle disposizioni testamentarie – Lesione della legittima – - Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari - Rif. Leg. artt. 476, 519, 553, 934, 1418 e 1419 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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