La dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 17 luglio 2025 n. 26184

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 17 luglio 2025 n. 26184 – Pres. De Amicis, Cons. Rel. D’Arcangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge divorziato per il periodo antecedente la dichiarazione stessa e fino al momento in cui la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale diviene efficace per l'ordinamento italiano.
Fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualità e continuano a essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compreso quello della reciproca assistenza.
Non ha dunque rilievo il fatto che la sentenza ecclesiastica di nullità abbia effetto ex tunc e che tale effetto divenga efficace nell'ordinamento giuridico statale in seguito al procedimento di delibazione, poiché nel frattempo, con riguardo alla norma, rimane integro il vincolo derivante dal coniugio.

 
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Annullamento del matrimonio dichiarato con sentenza rotale delibata - Dichiarazione di nullità del matrimonio putativo - Rif. Leg. artt. 128 e 1147 cod. civ.; artt. 168, 570, 570-bis cod. pen.; art. 12-sexies della Legge 1 dicembre 1970, n. 898; art. 18 della L. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).

editor: Cianciolo Valeria