Donazione con onere modale. I limiti al vincolo imposto sull'immobile - Corte d'Appello Salerno, Sez. II, sent. 17 aprile 2025 n. 321

Sabato, 26 Luglio 2025
Giurisprudenza | Merito | Donazione Sezione Ondif di Salerno
Corte d'Appello Salerno, Sez. II, sentenza 17 aprile 2025 n. 321 – Pres. Colucci, Cons. rel. est. Pizzillo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In una donazione con onere modale, il vincolo imposto sull'immobile deve rispettare i limiti di convenzionalità e apprezzabilità di interesse, pena la nullità della disposizione modale ex art. 1379 c.c. Tuttavia, tale nullità non invalida l'intera donazione se il modo non costituisce il motivo determinante dell'atto di liberalità.

Nel caso specifico, era previsto che il bene fosse usato come abitazione del parroco o per l'insegnamento della dottrina cristiana ai bambini, oltre all'obbligo di celebrare messe in sua memoria.
Il primo vincolo modale è stato considerato nullo per violazione dell'art. 1379 c.c..
Le ulteriori previsioni sono state considerate quali disposizioni a favore dell'anima altrettanto soggette alla disciplina del modo.
Il rigetto della domanda è stato fondato sia sulla mancanza di prova dell'inadempimento sia sulla mancata esplicita previsione della risoluzione per inadempimento nella donazione contenente il modo.
 
Donazione con onere modale - Vincolo imposto sull'immobile - Rif. Leg. 793, 794, 1379 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria