Esclusione dell’acquisto dalla comunione legale - Tribunale Milano, Sez. IV, sent. 3 giugno 2025 n. 4515

Sabato, 26 Luglio 2025
Giurisprudenza | Regime patrimoniale della famiglia | Comunione legale | Merito Sezione Ondif di Milano
Tribunale Milano, Sez. IV, sentenza 3 giugno 2025 n. 4515 - Giudice Perrotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Secondo l'art. 179 c.c., affinché i beni immobili acquistati durante la comunione siano esclusi, anche solo in parte, dalla comunione legale perché ottenuti tramite il prezzo derivante dalla vendita di beni personali, è necessario che sia l'utilizzo di tali somme sia la volontà di escludere il nuovo acquisto dalla comunione risultino dall'atto di acquisto stesso, a cui deve partecipare anche l'altro coniuge.
Se manca questa condizione, non importa l'origine delle risorse: l’acquisto fatto con fondi personali è visto come una liberalità indiretta del coniuge acquirente verso l’altro: se il marito dà denaro alla moglie per diventare comproprietaria di un immobile, si configura una donazione indiretta.
 
Trattandosi di acquisto effettuato in costanza di comunione legale dei beni, l'immobile in questione è stato considerato dal Tribunale meneghino di proprietà di entrambi i coniugi per quote indivise uguali del 50% ciascuno.


Comunione legale – Esclusione dalla comunione legale – Presupposti – Rif. Leg. artt. 179, 186, 192, 1284 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria