Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio determina la cessazione della materia del contendere - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2025 n. 16767

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 23 giugno 2025 n. 16767 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti.
 
Separazione e divorzio - Nullità/invalidità del decreto di omologazione della separazione - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Procedimento di correzione dell'errore materiale - Vizi di legittimità del decreto di omologazione - Morte quale causa di scioglimento del matrimonio - Rif. Leg. art. 149 cod. civ.; artt. 287, 288, 711, 737-742 bis c.p.c.; artt. 3, comma 1, n. 2) lett. b) e 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria