Omicidio del consenziente e fine vita. Ancora un no dalla Consulta - Corte Cost., sentenza 25 luglio 2025 n. 132 – Pres. Amoroso, Red. Petitti
Dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 c.p., sollevata dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 L. 22 dicembre 2017, n. 219, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.
NOTA
La Consulta nel 2022 con la sentenza n. 50 aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 579 cod. pen., osservando come la norma incriminatrice, “vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, […] assolve, in effetti, come quella dell’aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate”.
Il quesito referendario denominato "Abrogazione parziale dell'art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)" risulta inammissibile in quanto a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma in questione non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, sia in generale che con riferimento alle persone deboli e vulnerabili, dal momento che, a seguito della tecnica del "ritaglio" come prospettata nel quesito, l'omicidio del consenziente verrebbe, salvo una serie di ipotesi ritenute non bastevoli a garantire la tutela minima della vita, reso indiscriminatamente lecito a prescindere dai motivi del consenso, delle sue forme d'espressione, dalla qualità e caratteristiche dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte sia provocata.
Diritti della persona - Fine vita – Autodeterminazione – Aiuto al suicidio di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile - Omicidio del consenziente - Rif. Leg. artt. 579 e 580 cod. pen.; artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
editor: Cianciolo Valeria
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