Stalking: è costituzionalmente illegittima la procedibilità d’ufficio qualora il delitto, commesso prima della entrata in vigore della Riforma, sia connesso con altro divenuto procedibile a querela. Corte Costituzionale, 24 luglio 2025 n. 123
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui prevede che si continui a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. connesso con il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, comportando, il ripristino della regola generale della sopravvenuta procedibilità a querela dei fatti in oggetto, la necessità di assicurare alle persone offese la facoltà di proporre querela. La predetta norma è altresì illegittima nella parte in cui non prevede che, relativamente al predetto delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale, risultando necessario individuare un nuovo dies a quo per il termine per la presentazione della querela per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. già stabilito dall’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dal d.l. n. 162 del 2022, come convertito) e per l’acquisizione della querela da parte dell’autorità giudiziaria, nei casi di cui all’art. 85, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Rif. Leg. Art. 85 comma 2-ter D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; Art. 9 D. Lg. 19 marzo 2024 n. 31; Artt. 612-bis, 635 c.p.; Art. 3 Cost
Atti persecutori – Danneggiamento – Perseguibilità a querela – Perseguibilità d’ufficio
Il Tribunale di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, richiamata dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, ritenendolo in contrasto con l’art. 3 Cost.
La questione si pone nel contesto di un procedimento con rito ordinario volto all’accertamento della responsabilità penale di persona imputata di atti persecutori ex art. 612-bis, secondo comma, c.p. e di danneggiamento aggravato ex art. 635, secondo comma, c.p. per avere inviato, tra dicembre 2022 e febbraio 2023, numerosi messaggi di insulti alla persona offesa attraverso il telefono e la posta elettronica, nonché per averle in più occasioni rivolto espressioni ingiuriose e minacciose in pubblico. In due occasioni, l’imputato avrebbe altresì danneggiato l’autovettura della stessa.
Il giudice a quo riferisce che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti dell’imputato, il quale, a mezzo di procuratore speciale, ha accettato la remissione di querela con dichiarazione resa alla presenza anche della persona offesa. Il processo veniva quindi più volte rinviato, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle numerose questioni allora pendenti in materia di procedibilità del delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede e poi dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31
La Corte Costituzionale ritiene parzialmente accoglibile la questione sollevata dal rimettente.
Il principio di retroattività della legge più favorevole in materia penale ha, secondo la giurisprudenza della Corte, un duplice, e concorrente, fondamento, da un lato, il principio di eguaglianza, dall’altro il diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato al momento del processo, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione.
L’altrettanto costante giurisprudenza della Corte riconosce, peraltro, che il diritto dell’imputato a essere giudicato secondo la legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto non sia assoluto, e sia dunque aperto a possibili deroghe da parte del legislatore, purché risulti proporzionato all’esigenza di salvaguardare altri interessi costituzionalmente rilevanti, che rischierebbero di essere pregiudicati laddove si desse luogo all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.
Ebbene il regime ordinario stabilito dal legislatore è quello della procedibilità a querela dei delitti menzionati dall’art. 85, comma 2-ter del d.lgs. n. 150 del 2022, e in particolare – per quanto qui rileva – del delitto di atti persecutori, ma lo stesso legislatore ha ritenuto che tale regola meriti di essere derogata quando il reato subito sia connesso con altro procedibile d’ufficio, in ragione della circostanza che, in tal caso, un accertamento processuale sui fatti dovrà comunque compiersi.
Ma quando il delitto connesso divenga esso stesso procedibile a querela, non sono chiare le ragioni che possono motivare la perpetuatio della procedibilità d’ufficio per il delitto di atti persecutori.
La disciplina censurata comporta, in definitiva, un sacrificio dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonché del suo interesse all’applicazione di una disciplina che il legislatore reputa proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco. E ciò senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa, né altri apprezzabili interessi collettivi.
editor: Fossati Cesare
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