Inammissibile la richiesta di provvedimenti modifica del regime di affidamento in via indifferibile e urgente. Tribunale di Bari, decreto 23 luglio 2025

Venerdì, 25 Luglio 2025
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Circolazione e residenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, Est. Cutolo, decreto 23.07.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ inammissibile la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 cpc che riguardino il mutamento di affidamento del minore (da condiviso ad esclusivo), rientrando la stessa nell’ambito delle domande di attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore ex art. 473bis.38 cpc rimesso al merito del giudizio. La modifica del regime di affidamento e’ incompatibile – per la portata degli accertamenti richiesti - con la natura indifferibile e urgente dei provvedimenti ex 473 bis.15 cpc".

Rif. Leg. Art. 473-bis.15 c.p.c.; Artt. 337-ter, 337-quater c.c.

Provvedimenti indifferibili – Reimpatrio della minore – Affidamento esclusivo – Affidamento condiviso – Inammissibilità

Il Tribunale di Bari accoglie il ricorso per la pronuncia di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. limitatamente al divieto di espatrio della minore, mentre rimanda all’udienza già fissata per il merito la trattazione della domanda di modifica del regime di affidamento, da condiviso, ad esclusivo, trattandosi di questione riconducibile all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore ex art. 473-bis.38 c.p.c., i cui accertamenti sono incompatibili, con la natura indifferibile ed urgente del provvedimento richiesto.


*massima a cura di Maria Lanzellotto, Pres. Ondif sezione Bari

editor: Fossati Cesare