Affido super-esclusivo al padre se la madre interrompe i rapporti con la minore. Tribunale di Asti, sentenza 8 aprile 2025
In considerazione delle condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dalla madre ai danni della figlia, culminati nella sottrazione della minore e continuati con improvvisi e repentini allontanamenti e conseguente interruzione dei rapporti con la figlia, trattandosi di comportamenti che denotano un completo e grave disinteresse della madre potenzialmente idoneo a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione della minore, va disposto l’affidamento "super esclusivo" o "rafforzato" al padre, sussistendo, in tali circostanze, gli estremi per derogare non solo alla regola dell’affido condiviso, ma anche alla previsione di riservare comunque, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli ad entrambi i genitori; ciò in ragione dell’esigenza di tutela degli interessi del minore
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c
Affido super-esclusivo – Pregiudizio del minore – Sottrazione – Allontanamento – Contributo al mantenimento della minore
Accogliendo la domanda di affido esclusivo in via rinforzata avanzata dal padre in considerazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre nei confronti della minore, il Collegio richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di affido esclusivo, quale eccezione rispetto alla regola generale dell'affido condiviso, da applicarsi solo ove quest’ultima soluzione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice. Nella fattispecie è motivata anche la scelta del c.d. affidamento "super esclusivo" o "rafforzato", trattandosi della modalità più idonea a tutelare gli interessi della minore, già gravemente lesi dalle condotte pregiudizievoli della madre.
Per quanto riguarda il diritto di visita della madre, il Tribunale ritiene di rispettare la volontà della minore ormai sedicenne e capace di discernimento di non frequentare la madre (cfr. Cass. 18846/2016), disponendo la sospensione degli incontri madre - figlia e la rimessione alla volontà della minore, della possibilità di scegliere se e quando vedere la madre, previo accordo con la stessa e il padre.
In ordine al contributo al mantenimento della figlia, il Tribunale dispone conformemente al principio secondo il quale i minori hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle loro primarie esigenza di vita.
Con decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda.
Spese secondo soccombenza.
editor: Fossati Cesare
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