La violazione degli obblighi di assistenza familiare è integrata anche dal mancato pagamento delle spese straordinarie - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 16 luglio 2025, n. 26121

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 16 luglio 2025, n. 26121; Pres. Aprile, Rel. Cons. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I principi elaborati in materia di spese straordinarie, in sede civile, ben possono trasporsi anche in sede penale con la conseguenza che il reato di cui all'art. 570-bis c.p. è integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie, che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli.
La formulazione letterale della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570-bis c.p. rinvia, infatti, non solo all'assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica) ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.


Diritto penale della famiglia - Mancato pagamento delle spese straordinarie - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Integrazione del reato di cui all’art. 570-bis c.p.; Rif. Leg. Art. 570-bis c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca