Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne affetto da disturbi schizoaffettivo - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 luglio 2025, n. 19623

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 luglio 2025, n. 19623; Pres. Tricomi, Rel. Cons. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro; inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativo.



Mantenimento dei figli – Presupposti - Mantenimento dei figli maggiorenni – Figli maggiorenni con problematiche – Figli maggiorenni; Rif. Leg. Art. 315-bis e 337-septies c.c.

editor: Ferrandi Francesca