Il mantenimento dei figli va ridefinito in base ai redditi attuali dei genitori. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 luglio 2025, n. 19288
Il giudice dei procedimenti separativi e divorzili deve fare corretta applicazione del principio di proporzionalità nel determinare l'assegno di mantenimento per i figli, tenendo conto delle effettive risorse economiche di entrambi i genitori e delle eventuali modifiche della situazione economica.
Rif. Leg. Art.337-ter, comma IV c.c.
Divorzio – Affidamento e mantenimento del figlio – principio di proporzionalità
Il caso riguarda il ricorso presentato dal padre contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava la decisione del Tribunale di Piacenza che, oltre allo status di divorziati, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza presso la madre, e l'obbligo padre di versare un assegno mensile di 600 euro per il mantenimento della figlia. Quest’ultimo ha contestato l'affidamento congiunto e l'importo dell'assegno, sostenendo che la sua situazione economica era peggiorata e che l'assegno non rispettava il principio di proporzionalità.
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato le risorse economiche di entrambi i genitori e non ha considerato il mutamento della situazione economica dell’uomo, che aveva lasciato la qualità di socio per passare a quella di dipendente subordinato. La decisione di confermare l'assegno di mantenimento è stata valutata come non proporzionata rispetto ai redditi attuali delle parti.
editor: Fossati Cesare
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