Nessun assegno divorzile alla moglie che non dimostra di avere rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 luglio 2025, n. 19634
Posto che l'esistenza di una convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all'assegno in favore del richiedente, salvo che per la sua componente compensativa, qualora, pur sussistendo significativo divario fra le posizioni economiche dei due coniugi non vengano sufficientemente confutate e contrastate le specifiche contestazioni sollevate dal marito in merito alle rinunce della moglie alle proprie aspirazioni lavorative per dedicarsi alle esigenze della famiglia e al fatto che lo stesso marito si fosse sempre prodigato per fare conseguire alla moglie attestati di qualificazione professionale, in vista di un possibile futuro lavoro, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della moglie, a maggior ragione nel caso in cui, in costanza di matrimonio, quest’ultima abbia stipulato un contratto di associazione in partecipazione con la sorella, in virtù del è stato avviato un esercizio commerciale, quantunque chiuso prima dei cinque anni.
Rif. Leg. Artt. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.i..
Assegno divorzile – Funzione compensativa - Convivenza more uxorio – Prova – Attività lavorativa
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che accoglieva parzialmente il gravame, rigettando la domanda di assegno divorzile accolta dal Tribunale di Trapani che, dopo avere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, confermava le statuizioni di natura economica in favore della prole già adottate in sede di separazione, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di divorzio.
La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile nella componente compensativa ritenendo, sulla scorta delle risultanze documentali, radicalmente smentita la circostanza secondo cui la moglie non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa durante il matrimonio per andare incontro alle richieste del marito e per dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli.
La Suprema Corte, preliminarmente, precisa che nei giudizi che si svolgono secondo il rito camerale, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in particolare dei documenti, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio.
Viene esclusa la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia, in quanto la Corte territoriale ha accolto l'impugnazione proposta avverso il riconoscimento dell'assegno divorzile avvenuto in primo grado nella sola componente compensativa, attesa l’incontroversa convivenza more uxorio instaurata da tempo dalla moglie con un compagno che provvede stabilmente al suo mantenimento. Quanto poi alla componente compensativa dell’assegno divorzile, ritiene la Suprema Corte che non siano state compiutamente e specificamente confutate le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata, censurata, sul punto, da doglianze generiche che di fatto mirano a sollecitare il riesame dei fatti, inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso viene rigettato.
editor: Fossati Cesare
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