Se entrambi i coniugi lavorano, occorre verificare se il divorzio produca uno squilibrio effettivo e di non modesta entità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 luglio 2025 n. 19670

Giovedì, 17 Luglio 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 luglio 2025 n. 19670 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano proseguito durante il coniugio a svolgere le rispettive attività professionali, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, se abbia comportato un sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado circa l'importo dell'assegno divorzile, in modo difforme da quanto previsto dalla rilevante normativa e al relativo "diritto vivente", in violazione del riparto dell'onere probatorio tra le parti nel contesto di riferimento, e con una decisione che non risponde al "minimo costituzionale" sul piano motivazionale.

Assegno divorzile in funzione perequativa – Apporto fornito dal coniuge richiedente - Principio di non contestazione - Violazione del riparto dell'onere probatorio tra le parti - Rif. Leg. artt. 143 e 2697 cod. civ.; artt. 112, 115, 116, 132 167, 709 bis, 738 е 739 c. p. c.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria