La mancata stabile presenza del padre residente in Russia e l’incapacità del medesimo di interagire con le figlie giustificano l’affido super-esclusivo delle minori alla madre. Corte d’Appello di Ancona, sentenza 9 luglio 2025
In tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell’interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, e dovrà fondarsi sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad assiduo rapporto.
Nell’ipotesi in cui gli accertamenti svolti dai servizi sociali consentano di verificare l’assenza di qualsiasi rapporto tra il padre, stabilmente residente all’estero, e le figlie che, peraltro rifiutano di parlare con lui, risulta difficile ipotizzare che le decisioni necessarie nell’interesse delle minori possano essere assunte nell’ambito del continuativo dialogo che dovrebbe caratterizzare l’affidamento condiviso, con ciò giustificandosi la scelta dell’affidamento super-esclusivo alla madre.
Cfr. Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 28244 del 04.11.2019
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.
Affidamento super-esclusivo – Contributo al mantenimento della prole – Giurisdizione applicabile – Normativa applicabile
- §§
La Corte d’Appello di Ancona, tenuto conto della estrema conflittualità tra le parti e della grande lontananza del padre, rigettava la censura avverso la pronuncia del Tribunale di Fermo laddove disponeva l’affido super-esclusivo delle minore alla madre, autorizzata ad assumere anche le decisioni di maggiore interesse nei confronti della prole.
Quanto poi all’ulteriore doglianza relativa alla regolamentazione del contributo posto a carico del padre, la Corte conferma la giurisdizione italiana, non contestata dal convenuto al momento della costituzione in giudizio dinnanzi al primo giudice.
In forza dell’art. 3 del protocollo dell’Aja del 23 novembre 2017 che fa riferimento alla legge dello stato di residenza abituale del creditore, la normativa applicabile viene individuata nella legge italiana.
Nè ricorrono i presupposti di cui all’art. 4, comma 4, del medesimo protocollo perché si possa fare riferimento alla legge della Russia quale “Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore”, non essendo stato comprovato in alcun modo che “il creditore non possa ottenere alimenti del debitore”.
L’impugnazione viene rigettata e confermata in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
*Si ringrazia l'Avv. Manuel Capretti, sezione Ondif Fermo
editor: Fossati Cesare
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