Il licenziamento della lavoratrice madre - Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 14 luglio 2025, n. 19367
In tema di licenziamento della lavoratrice madre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rende inoperante il divieto ex art. 54, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia.
Gravidanza - Licenziamento della lavoratrice madre - Verifica della colpa grave - Licenziamento e giusta causa - Licenziamento - Rapporto di lavoro subordinato - Controversie in tema di lavoro; Rif. Leg. Art. 54, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001.
editor: Ferrandi Francesca
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