La litispendenza internazionale non sussiste in difetto di identità dei “risultati pratici” perseguiti dalle domande svolte. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 luglio 2025, n. 19293
La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della L. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. Va pertanto privilegiata una interpretazione del citato art. 7 non ancorata a criteri formalistici e restrittivi, in correlazione all’art. 64, comma 1, lett. e), che fra le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere indica, fra le altre, quella per cui la sentenza straniera non deve essere contraria ad altra pronunziata dal giudice italiano, passata in giudicato.
Cass. Sez. U. n. 21108/2012; Cass. n. 10507/2025
Rif. Leg. Artt. 7, 64 Legge 31 maggio 1995 n. 218 c.p.c.; Art. 337 – ter c.c.
Litispendenza internazionale – Identità di petitum – Identità di risultati pratici – Provvedimenti relativi ai figli – Contributo al mantenimento - Proporzionalità
All’attenzione della Suprema Corte viene preliminarmente posta la questione di litispendenza internazionale sollevata dal convenuto nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio - pronunciato in Moldova - promosso dalla ricorrente che chiedeva l’affidamento super-esclusivo della figlia, adducendo l’incapacità dell’ex marito di considerare il benessere della minore, tanto da averla trasferita fuori dall'Italia all'insaputa della madre e da essersi opposto all'esecuzione del provvedimento moldovo di rientro, poi eseguito coattivamente.
Il convenuto contestava l'avverso dedotto e chiedeva, in via pregiudiziale, l’accertamento della litispendenza internazionale e, ai sensi dell'art. 7 legge 218/1995, la sospensione del giudizio.
In Moldova era infatti pendente un procedimento avente lo stesso petitum, radicato anteriormente a quello esistente in Italia.
Il Tribunale di Brescia respingeva l'eccezione preliminare di litispendenza internazionale sollevata dal resistente, affidando la figlia in via esclusiva alla madre e disponendo in ordine alla frequentazione da parte del padre e al contributo al mantenimento a suo carico.
La Corte d’Appello, disattesa l'eccezione di litispendenza internazionale e la richiesta di sospensione del procedimento, accoglieva parzialmente il reclamo del padre, riducendo l'assegno di mantenimento per la figlia, e quello della madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare in ragione dell’affidamento della minore.
Ritiene la Suprema Corte che la decisione impugnata risulti immune da vizi: la Corte di appello con una prima ratio ha escluso la litispendenza, non ravvisando identità tra le cause; con una seconda ratio ha, in ogni caso, escluso che ricorressero le condizioni per accogliere la domanda di sospensione perché l'Autorità giudiziaria moldova era priva di competenza giurisdizionale a decidere sul collocamento della minore in ragione della sua stabile residenza in Italia, statuizione che non è stata impugnata.
Inammissibile il secondo motivo di impugnazione in tema di assegno di mantenimento per la figlia minore: posto che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, nel rapporto interno tra di loro, governato dal principio di proporzionalità, l'assegno dovuto per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità.
La censura in esame in realtà si risolve in contestazioni della valutazione in fatto operata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
editor: Fossati Cesare
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