Nessun assegno mensile a carico dell'eredità per l’ex moglie se non c’è stato di bisogno - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 luglio 2025 n. 19290
L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati dallo stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti.
Assegno di divorzio - Stato di bisogno - Pensione di reversibilità – Assegno periodico a carico dell'eredità - Rif. Leg. art. 438 cod. civ.; artt. 5, 9 e 9-bis della L. 1° dicembre 1970, n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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