Il detenuto al 41-bis ha diritto ai colloqui con persone diverse dai familiari? - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 11 luglio 2025, n. 25644

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 11 luglio 2025, n. 25644; Pres. Centofanti, Rel. Cons. Galati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I colloqui del detenuto sottoposto al regime speciale differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con persone diverse dai familiari sono, ordinariamente, vietati per espressa previsione del comma 2­quater dell'art. 41-bis cit. ma possono essere autorizzati, in casi eccezionali determinati di volta in volta dal Direttore dell'Istituto. Non diversamente da quelli con i familiari anche tali colloqui, pur nella eccezionalità della possibile concessione, ineriscono direttamente a profili che attengono a diritti soggettivi del detenuto (nel caso di specie, all'affettività), sicché, anche in questo caso, occorre operare il consueto giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto.


Diritto penale della famiglia – Colloqui in carcere con persona diversa dal familiare – Diritto soggettivo all’affettività - Carceri e sistema penitenziario; Rif. Leg. Art. 41-bis ord. pen.

editor: Ferrandi Francesca