Nel procedimento camerale ante Riforma la tardività dell’appello incidentale non ne determina l’inammissibilità. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 luglio 2025, n. 18953

Martedì, 15 Luglio 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 10/07/2025, n. 18953 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell'art. 473-bis.30  c.p.c., che prevede che l'appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1 marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell'art. 35  del D.Lgs. n. 149 del 2022, mentre nei procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, l'appello va proposto con atto di citazione, poiché l'art. 35, comma 1, del cit. D.Lgs., nello stabilire che ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, si riferisce all'intero sviluppo del giudizio successivo alla sua introduzione, includendo ogni sua fase o grado. In tali circostanze, la disamina della tempestività o meno dell'appello incidentale va compiuta alla luce della previgente disciplina processuale, prevista per i procedimenti camerali ai sensi della legge n.74/1987, che da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale (tardivo) indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343, primo comma, c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica.

Rif. Leg. Artt. 343, 473-bis.30 c.p.c., 

Procedimenti camerali – Appello – Tardività – Esame testimoniale – Motivazione carente e illogica

La Suprema Corte respinge la censura di tardività dell’appello incidentale mossa dal ricorrente che ha impugnato la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila che, rigettato il gravame promosso dal marito al fine di conseguire la riforma della pronuncia di addebito a suo carico e la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli ha, invece, accolto l'appello incidentale proposto dalla moglie e respinto la domanda di addebito avanzata nei confronti della stessa, ritenendo non raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta adulterina e la irreversibile crisi familiare.

Chiarito ogni dubbio in ordine alla disciplina applicabile, la Suprema Corte sostiene che, nel caso in esame, ratione temporis non si applichino le disposizioni sull'appello nel rito di famiglia dettate dalla riforma Cartabia.

La tardiva proposizione dell'appello incidentale rilevata nella fattispecie non comporta l'inammissibilità del gravame, essendo consentito all'appellante principale di ottenere il differimento dell'udienza, per meglio articolare le proprie difese.

Considerato che il giudice è libero di valutare le risultanze della congerie istruttoria, e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è inammissibile la censura che sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Vengono accolti i motivi terzo e quarto di impugnazione, relativi alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in quanto la motivazione risulta apparente, rilevando una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.

La sentenza impugnata viene cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello dell'Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

editor: Fossati Cesare