Maltrattamenti. Rileva la condotta dell'autore e non della vittima - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 14 luglio 2025 n. 25753
Il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., in quanto di mera condotta, deve avere ad oggetto il solo comportamento dell'imputato e non il dato soggettivo, estraneo alla fattispecie, della reazione legittima di chi lo subisce. I maltrattamenti, diversamente dalle liti familiari, si configurano quando emerge l'asimmetria di potere e di genere, su cui si struttura la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile.
Richiedere alla persona offesa di condotte maltrattanti di non difendersi e di tenere comportamenti di passività, soggezione, docilità e accondiscendenza e, dunque, di non reazione alle umiliazioni e alle violenze, al di là del non essere richiesto dalla norma penale, inverte l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente, e senza alcun dato giuridico a supporto, spostato dalla condotta dell'autore, all'eventuale condotta della vittima sino a determinare persino una forma di vittimizzazione secondaria su di essa vietata dall'ordinamento giuridico.
Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale) - Condotta maltrattante – Nozione – Vittimizzazione secondaria - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.
Lunedì, 14 Luglio 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
editor: Cianciolo Valeria
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