Cessione onerosa fra madre e figlia di bene immobile verso la prestazione di servizi - Tribunale Caltanissetta, sent. 3 aprile 2025 n. 244

Domenica, 13 Luglio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Merito Tribunale di Caltanissetta
Tribunale Caltanissetta, sentenza 3 aprile 2025 n. 244 – Pres. Canto, Giud. Rel. Lauricella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La cessione onerosa di bene immobile verso la prestazione di servizi attesi a carico del cessionario in favore del cedente è un negozio di evidente natura aleatoria in quanto il cessionario del bene immobile lo riceve corrispondendone un prezzo - che in ragione di tale circostanza può essere anche ridotto rispetto al valore del bene stesso - assumendo su di se' l'obbligo di prestare assistenza morale e/o materiale al cedente durante tutta la sua vita.
La durata della vita del cedente condiziona, con notevole alea, il concreto svolgersi della tipologia di rapporto obbligatorio in esame in guisa che la convenienza della stipula per il cessionario è in rapporto di proporzionalità inversa rispetto alla durata della vita del cedente.

La effettiva convivenza assicurata dalla figlia per lunghissimi anni ha soddisfatto, a giudizio del Collegio, la concreta causa contracti.
Il patto contrattuale è stato ritenuto pertanto, effettivo e non simulante una diversa previsione contrattuale a titolo gratuito, non ricorrendo, pertanto, il presupposto applicativo degli atti. 1414 e 1415 c.c.
 
Successione – Alea del contratto - Cessione onerosa di bene immobile verso la prestazione di servizi – Rif. Leg. artt. 1414 e 1415 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria