Le dichiarazioni negoziali contenute negli accordi di separazione e divorzio vanno interpretate in relazione a tutti gli elementi testuali ed extratestuali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Corte d’Appello di Milano, sent. 19 giugno 2025

Corte d'Appello Milano, Sez. V, Est. Paletto, Sent., 19/06/2025, n. 1812 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti, prima in sede di separazione consensuale e poi in sede di divorzio, i criteri c.d. oggettivi contenuti negli artt. 1362  e ss. c.c. sono sussidiari rispetto a quelli soggettivi, in quanto vi è la necessità di dare prevalenza alla ricerca della volontà delle parti, preservando, per quanto è possibile, ciò che i contraenti hanno espresso nel documento contrattuale. Nell'ambito, poi, dei c.d. criteri soggettivi, che devono essere prioritariamente valutati dal giudice al fine di determinare la reale volontà delle parti, ai sensi dell'art. 1362  c.c., il senso letterale delle parole contenute nel testo contrattuale, pur costituendo l'imprescindibile dato di partenza dell'interpretazione ermeneutica, deve, tuttavia, essere valutato avendo riguardo anche al complessivo comportamento delle parti, sicché ove l'interpretazione letterale non sia da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione degli stipulanti, occorre ricostruire quest'ultima senza arrestarsi al senso letterale delle parole

Rif. Leg. Artt. 1362, 1366, 2722 c.c.

Accordi negoziali – Criteri interpretativi soggettivi e oggettivi – Gerarchia – Buona fede – Prova testimoniale - Ammissibilità

Viene impugnata nanti la Corte d’Appello di Milano la pronuncia di primo grado che ha condannato il convenuto al pagamento dell’importo accertato come dovuto in corso di causa, ritenendo che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione e divorzio – in base al quale il marito avrebbe versato alla moglie una ulteriore somma mensile “netta” a titolo di rimborso delle spese di locazione – dovesse intendersi al netto del carico fiscale, sicché non avrebbe dovuto essere portata in detrazione dal marito all’insaputa della moglie che, in conseguenza della mancata denuncia nella dichiarazione dei redditi, è stata sottoposta ad accertamento da parte della Agenzia delle Entrate.

Osserva la Corte che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, il Tribunale non si è limitato a considerare il solo dato letterale degli accordi, ma ha piuttosto operato una valutazione complessiva di tutti gli elementi in suo possesso, considerando anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione di tali intese e valorizzando anche il canone interpretativo della buona fede.

Si osserva altresì che correttamente il Tribunale ha valorizzato, quale ulteriore elemento interpretativo della volontà delle parti, le dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, dal difensore della moglie nel giudizio di separazione.

Al riguardo la Corte ritiene tardiva la doglianza della asserita violazione del divieto di cui all'art. 2722  c.c. avanzata da parte appellante e in ogni caso non adeguata al caso in esame, atteso che la prova testimoniale non è stata assunta in relazione ad un patto aggiunto, bensì in relazione allo stesso accordo contrattuale.

La sentenza di primo grado viene pertanto integralmente confermata.

editor: Fossati Cesare