I genitori concorrono alle spese straordinarie in misura proporzionale al proprio reddito e alla capacità di lavoro di ciascuno. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16322

Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord.,17/06/2025, n. 16322 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve necessariamente essere fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. Ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, occorre, pertanto, considerare non solo la situazione reddituale, ma anche la capacità di lavoro di ciascun genitore.

cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021

Rif. Leg. Artt. 151, 337-ter c-c.

Onere di mantenimento dei figli – Spese straordinarie – Ripartizione dei coniugi – Addebito

La Corte di Cassazione si pronuncia oggi sul ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che riformava parzialmente il provvedimento del Tribunale di Fermo, ponendo a carico della madre l’onere di contribuire alle spese straordinarie in favore dei figli in misura inferiore rispetto al padre, al quale era già stata addebitata la separazione coniugale.

I motivi del ricorso principale sono ritenuti inammissibili

La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata correttamente effettuata dalla Corte di merito nel rispetto della misura proporzionale dei redditi, considerando, ai fini della individuazione delle quote per la contribuzione alle spese straordinarie, la capacità lavorativa dell'appellante e la mancata allegazione, da parte di quest'ultima, della ricerca di una attività lavorativa, nonché l'accresciuto contributo dell'apporto dato dalla madre con la quale i figli abitano e delle differenze reddituali esistenti fra le posizioni dei genitori.

La censura è inammissibile in quanto tesa a stimolare una rivalutazione del merito della causa, nonostante le circostanze allegate siano state oggetto di apprezzamento di fatto da parte del giudice del merito.

Quanto all’impugnazione incidentale, rileva la Corte che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. I comportamenti denunciati dal ricorrente incidentale attengono ad una fase in cui, in conseguenza del comportamento non collaborativo della madre, è stato disposto l'affidamento ai Servizi Sociali sicchè tale condotta non può essere correlata alla fine dell'unione.

Inammissibili anche gli ulteriori motivi di impugnazione incidentale in quanto carenti del requisito di specificità.

editor: Fossati Cesare