Diritto agli alimenti: è necessaria la prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. Corte d’Appello di Milano, sent. 1 aprile 2025
L'articolo 438 c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro e l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione corrispondente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali
Rif. Leg. Artt. 433, 438 c.c.
Diritto agli alimenti – Stato di bisogno – Impossibilità di provvedere al proprio sostentamento – Prova
Con atto di citazione in appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Lodi con cui sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva le domande proposte da parte attrice nei confronti dei fratelli ex artt. 433 e 438 c.c., nonchè per carenza di legittimazione ad agire ed è stata respinta ogni altra domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto.
Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte appellante, confermando sul punto la decisione del Tribunale di Lodi anche a riguardo della irrilevanza della richiesta CTU sullo stato di bisogno della madre.
L'appello è ritenuto infondato nel merito.
Viene condivisa la decisione del Tribunale di Lodi che ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva svolta dal figlio, privo di rappresentanza legale o di altro titolo, rispetto alla domanda volta a richiedere l'accertamento dello stato di bisogno della propria madre.
Anche per l'esercizio dell'azione di regresso verso il fratello tenuto all'obbligo alimentare verso la comune madre, è richiesta la documentazione attestante lo stato di bisogno della stessa per giustificare il fatto che il figlio si fosse fatto carico dei relativi costi.
Condiviso anche il rigetto della richiesta di rimborso dei costi asseritamente assunti per le badanti della madre, oltre a varie altre spese, avendo l’appellante personalmente stipulato i contratti prodotti e non potendo pertanto invocare una co-obbligazione in capo al fratello, né contendendo la documentazione prodotta espliciti riferimenti al beneficiario delle prestazioni pagate.
editor: Fossati Cesare
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