Riconosciuto l’assegno divorzile quando la rilevante disparità economica tra i coniugi è riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare. Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 luglio 2025, n. 18693

Giovedì, 10 Luglio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Mantenimento
Cass. civ., Sez. I, Est. Casadonte, Ord.,  09/07/2025, n. 18693 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e che, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche. Pertanto, detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale

Cfr. Cass. 24795/2024, Cass. 4328/2024

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione perequativa – Scelte comuni dei coniugi – Prova

Nella fattispecie, viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'assegno divorzile in favore della moglie, confermando nel resto le statuizioni del Tribunale.

La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ritenendo che non risultasse provata la rinuncia ad aspettative professionali migliorative da parte della moglie che, dopo la decisione di non lavorare per il periodo matrimoniale, aveva ripreso la sua attività lavorativa pregressa che le consentiva l'autonomia reddituale e, per di più, viveva anche nella ex casa coniugale di cui il marito le aveva trasferito la sua quota di proprietà

Entrambi i motivi di impugnazione vengono accolti dalla Suprema Corte.

In relazione ai criteri di cui all'art.5, comma 6, legge n. 898/1970, si precisa che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, e ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.

Nella fattispecie, la corte territoriale avrebbe dovuto considerare se la rilevante disparità dei redditi fra gli ex coniugi fosse casualmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, alla luce di un concetto di "autoresponsabilità" che deve aver permeare l’intera vita matrimoniale.

La censura della ricorrente è fondata anche in relazione alla contraddittoria motivazione circa il ritenuto trasferimento della metà della quota di proprietà del controricorrente della ex casa coniugale.

Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per il riesame e per le spese di legittimità.

editor: Fossati Cesare