Spese straordinarie: solo quelle prevedibili, ponderabili e quantificabili possono essere azionate in forza del titolo originario. Tribunale di Enna, sent. 21 giugno 2025
In tema di contributo al mantenimento dei figli, all'interno della categorie delle così dette spese straordinarie, non ricomprese nel contributo periodico fisso, occorre distinguere quelle che, pur non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all'an
Rif. Leg. Artt. 615, 617 c.p.c.; Art. 337-ter c.c.
Atto di precetto – Opposizione - Spese straordinarie – Prevedibilità – Titolo esecutivo – Contributo al antenimento ordinario -
Con atto di opposizione ex artt. 615, primo comma e 617 c.p.c., l’opponente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del precetto opposto con il quale le è stato intimato il pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute dall’intimante per la figlia, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nel ripercorrere le forme di tutela giurisdizionale riconosciute al genitore che si è fatto interamente carico delle spese straordinarie per il figlio, il Tribunale muove dal principio per il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per diletto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione e oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitalo e quantificato.
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento (Cfr. Cass. civile sez. I, 13/01/2021, n. 379).
Il Tribunale, uniformandosi a questo indirizzo, ritiene che in forza dei titoli azionati nella fattispecie, tra le spese qualificate come straordinarie dall'opposto, elencate in precetto e allegate in sede esecutiva al titolo già ottenuto, siano rimborsabili, nella misura della metà, esclusivamente quelle che, in quanto routinarie e prevedibili, rispondono ad esigenze di mantenimento della figlia o necessarie al soddisfacimento dei suoi bisogni quotidiani, ma che non possono ritenersi ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Sulla base di questo criterio, l’opposizione viene solo parzialmente accolta.
editor: Fossati Cesare
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