Successione. L'ufficio del registro liquida l'imposta tenendo conto anche delle dichiarazioni integrative o modificative - Cass. Civ., Sez. V, sent. 4 luglio 2025 n. 18266

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 4 luglio 2025 n. 18266 – Pres. Stalla, Cons. Rel. Di Pisa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se la parte contribuente, tramite la seconda dichiarazione, apporta sostanziali modifiche ai valori dell'asse ereditario, così come inizialmente risultanti dalla prima dichiarazione, mediante la variazione dei valori esposti, in ragione della differenza tra il valore di inventario stimato (indicato nella prima dichiarazione) e quello effettivo, con conseguente diminuzione del valore totale dei beni, la seconda dichiarazione impone l'adozione di un nuovo avviso di liquidazione, nel caso di specie non emesso.
E’ onere dell'Ufficio tenere conto di tutte le dichiarazioni di successione presentate dagli eredi, comprese quelle integrative e modificative, procedendo ad una nuova attività di liquidazione dell'imposta ed alla emissione di un nuovo avviso che tenga conto dei nuovi elementi evidenziati dai contribuenti.
 
Successione – Imposta di successione – Dichiarazione di successione integrativa - Liquidazione dell’imposta – Rif. Leg.  artt. 28, 29, 30, 31 e 33 del Testo unico 31 ottobre 1990, n. 346.

editor: Cianciolo Valeria