Violenza sessuale. L'incensuratezza non rileva ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen - Cass. Pen., Sez. III, sent. 8 luglio 2025 n. 24993

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 8 luglio 2025 n. 24993 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.

L'imputato aveva aggredito di notte la persona offesa, con particolare violenza tanto da buttarla a terra; la persona offesa per ben tre volte riusciva a difendersi e divincolarsi dopo essere stata più volte toccata nelle parti intime; il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente per giustificare la minore gravità del fatto.

Violenza sessuale – Incensuratezza dell’imputato - Caso di minore gravità - Configurabilità - Valutazione - Criteri - Presenza di un solo elemento della condotta di conclamata gravità - Sufficienza ai fini del diniego della diminuente – Rif. Leg. art. 609-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria