Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025 n. 18544

Mercoledì, 9 Luglio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 luglio 2025 n. 18544 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.

In ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la Suprema Corte ha ribadito che la Corte d'appello ha applicato correttamente i principi espressi nella nota sentenza delle Sezioni Unite del 2018.


Divorzio – Assegno divorzile – Funzione dell’assegno - Processo civile - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – Fondamento - Conseguenze - Rif. Leg. art. 342 c.p.c.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria