Possibile la nomina dell’AdS solo per gli atti di straordinaria amministrazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025 n. 18549

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 luglio 2025 n. 18549 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se la persona a causa delle condizioni di salute accertate, si trova nella possibilità di provvedere ai propri interessi, avendo un'adeguata capacità di comprendere i propri bisogni e di predisporre i mezzi necessari a soddisfarli, ma allo stesso tempo è in una condizione di fragilità, posto che per la stessa, è comunque indispensabile la stabilità del percorso terapeutico, la cui interruzione, anche solo temporanea, è in grado di determinare l'impossibilità di attendere ai propri interessi, con adeguata consapevolezza, deve rigettarsi l'istanza di revoca della misura dell'amministrazione di sostegno.
Il giudice, nel considerare la misura dell'ADS come l'unica idonea a proteggere la beneficiaria, deve tenere conto dello stato di fragilità della persona e dell'esigenza di protezione della medesima che non può essere assicurata da una rete familiare e in particolare, dalle potenzialità di una funzione vicariante di un qualche familiare dotato di specifica capacità professionale, in grado di supportare costantemente negli aspetti più complessi della gestione del patrimonio.
Tenuto conto, dunque, della flessibilità della misura dell'amministrazione di sostegno, è possibile limitare i poteri di gestione patrimoniale della beneficiaria, ai soli atti di straordinaria amministrazione, lasciando invece alla luce degli accertati miglioramenti, piena libertà per gli atti di ordinaria amministrazione.


Amministratore di sostegno - Rigetto dell'istanza di revoca della misura - Rispetto dell'autodeterminazione della persona - Persona affetta da psicosi - Capacità dipendente dal trattamento terapeutico – Rif. Leg. art. 404 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria