Non va autorizzato il trasferimento dei figli minori in altra regione quando ciò pregiudica il principio di bigenitorialità. Tribunale di Civitavecchia, Ordinanza 27 giugno 2025
Il trasferimento di minori a grande distanza dal genitore non convivente deve essere valutato attentamente, considerando il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Un’analisi superficiale dei desideri dei minori o delle motivazioni del genitore richiedente il trasferimento può comportare la violazione del diritto alla bigenitorialità e compromettere il benessere dei bambini. Piuttosto che attribuire prevalenza alle esigenze del genitore collocatario, investito dei compiti più significativi di cura del minore, occorre valutare una pluralità di criteri decisionali, ovvero le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario, i tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario, l'eventuale disponibilità del genitore non collocatario al trasferimento, la salvaguardia delle relazioni del minore con le altre figure importanti della sua vita di relazione, l'impatto del trasferimento e dei suoi effetti sulla psiche del minore, le caratteristiche dell'ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi rispetto a quelle ove si trova il minore in precedenza, l'età dei figli, il desiderio del minore di volersi trasferire
Conf. Trib. Milano, sez. IX, ord. 12 agosto 2014
Rif. Leg. Art. 337-ter, 337-quinques c.c.; Artt. 473-bis.15, 473-bis.22 c.p.c.
Trasferimento del genitore collocatario – Trasferimento del minore – Bigenitorialità - Interesse del minore – Assegnazione della casa familiare – Mantenimento dei figli minori
Con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c., il Tribunale di Civitavecchia, non ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione dei provvedimenti ex artt. 473.bis-15 c.p.c. richiesti da entrambe le parti senza prima instaurare il contraddittorio, riuniti i procedimenti e rilevato il fallimento del tentativo di riconciliazione, dispone in merito all’assegnazione della casa coniugale alla madre quale genitore convivente con i figli minorenni di cui si è sempre occupata in via prevalente, mentre in merito all’affidamento dei figli ritiene non sussistenti motivi per derogare al principio della bigenitorialità consacrato nella forma dell’affidamento condiviso, con regolamentazione della frequentazione padre-figli e introduzione graduale del pernottamento con il figlio ancora di tenera età (tre anni).
Rilevato che debba prevalere l’interesse dei minori al mantenimento delle proprie abitudini di vita e frequentazioni amicali e scolastiche e a non subire spostamenti in altre località in violazione del principio di bigenitorialità, il Tribunale rigetta la richiesta della madre di autorizzare il trasferimento della residenza dei figli minori in altra regione, disponendo altresì in ordine al mantenimento della prole e alle istanze istruttorie.
editor: Fossati Cesare
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