In difetto di prove l'associazione di adozione internazionale non risponde dei danni derivanti di fatti di reato avvenuti prima dell'adozione e in stato estero. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 2 luglio 2025, n. 17902

Cass. civ., Sez. III, Est. Porreca, Ord., 02/07/2025, n. 17902 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non può affermarsi la sussistenza di un danno propriamente in re ipsa, né è possibile sopperire a carenze di puntuali profili assertivi e probatori con una liquidazione equitativa, che presuppone il già intervenuto accertamento dell'effettivo pregiudizio e la sua diversa difficoltà di quantificazione, e pertanto non può essere affermata la responsabilità della associazione di adozione internazionale, in difetto di specifica allegazione e dimostrazione dei pregiudizi subiti dai ricorrenti, distinti da quelli riferiti ai traumi, subiti e scoperti in ambito familiare, derivanti dai pregressi reati incidentalmente accertati come commessi da altri

Rif. Leg. Artt. 328, 365, 368, 378 c.p.; Artt. 1226, 2043, 2055, 2059, 2727 c.c.; Artt. 31, 39-ter Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.

Favoreggiamento – Omissione di denuncia – Calunnia – Responsabilità aquiliana – Responsabilità “contrattuale” – Risarcimento del danno non patrimoniale – Prova – Liquidazione per via equitativa – Responsabilità solidale - Presunzioni

I ricorrenti, anche in qualità di legali rappresentati dei figli minori, impugnano nanti la Corte di Cassazione la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur ritenendo sussistenti i fatti di abuso denunciati dagli appellanti, escludevano una responsabilità da parte della associazione di adozione internazionale alla quale gli attori chiedevano il risarcimento del danno per il concorso omissivo nel reato di abusi sessuali a danno dei minori, avvenuti nell'orfanotrofio bulgaro dove originariamente vivevano; si lamentavano altresì i danni da reato di favoreggiamento personale ex art. 378  c.p., per omessa vigilanza, soccorso e denuncia; da reato di omessa denuncia e omesso referto ex art. 365  c.p., per omessa segnalazione all'autorità giudiziaria, nazionale o bulgara, e all'autorità centrale italiana; da reato di calunnia ex art. 368  c.p. per l’insinuazione di inidoneità genitoriale della coppia e accusa di manipolazione dei figli; da reato di minaccia ex art. 612  c.p., attraverso profili anonimi su social network, riconducibili alla famiglia del Presidente dell'Ente.

Preliminarmente si rileva che la Corte d’Appello ha diffusamente statuito su tutta la domanda, alla luce dei principi costituzionali volti a sovrintendere alle due tipologie di responsabilità - aquiliana e contrattuale - lamentate dai ricorrenti.

Peraltro ai fini risarcitori, possono venire in rilievo solo, e autonomamente, le condotte successive ai fatti di reato occorsi in Bulgaria e riferibili propriamente all'associazione, ma le allegazioni dei ricorrenti risultano del tutto generiche e inidonee.

Neppure la evocazione della decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha diversamente condannato lo Stato bulgaro per l'inadeguatezza delle indagini, rileva al fine di individuare un nesso eziologico tra condotta dell'associazione e pregiudizi lamentati.

Rimane così superata anche la considerazione del preteso obbligo di garanzia imputato all'associazione che sarebbe venuta meno ad obblighi preventivi di condotte anche di reato.

Il ricorso viene pertanto rigettato con condanna alle spese secondo soccombenza.

editor: Fossati Cesare