Abusi sessuali su minorenni: la domanda risarcitoria delle parti civili deve essere valutata sulla base di una una specifica e analitica valutazione di ciascuna delle singole posizioni dei minori danneggiati. Cass. Civ., Sez. III, sent. 2 luglio 2025, n. 17871

Cass. civ., Sez. III, Est, Fiecconi, Sent.,02/07/2025, n. 17871 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice civile, chiamato a decidere sulla base della ricostruzione e valutazione funzionale degli elementi indiziari allegati al processo penale, deve in primo luogo valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per eliminare concettualmente quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per dare viceversa spazio processuale a quelli che rivestano i caratteri della precisione e della gravità; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari già scrutinati ed ammessi al ragionamento probatorio per induzione, onde accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi: in questa fase gli indizi devono essere presi in esame e complessivamente valutati dal giudice uni per mezzo degli altri, allo scopo di verificare la correttezza della presunzione di verità processuale che da essi possa desumersi. Essi, pur se singolarmente privi di valenza probatoria, possono infatti acquisire efficacia dimostrativa se valutati nella loro convergenza globale secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit

Cfr. Cass. Sez. III ordinanza n. 10543 del 22 aprile 2025

Rif. Leg. 609-quater c.p.; Art. 2729 c.c.

Atti sessuali con i minorenni – Favoreggiamento – Condanna – Costituzione di parte civile – Risarcimento – Presunzioni

Con ricorsi distinti, successivamente riuniti, i ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno ex art. 622  c.p.p. in unico grado nel contesto del complesso procedimento che origina dalle denunce presentate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania da parte di numerosi genitori i cui figli - dell'età di 3/5 anni, iscritti alla scuola materna dell'Istituto Santa Teresa di Vallo della Lucania - avevano subito una serie di attenzioni e comportamenti, di chiara natura sessuale, da parte di una novizia ed operatrice della struttura.

Il Tribunale Penale di Vallo della Lucania condannava la novizia per il reato di atti sessuali con minori e due suore della medesimo istituto per il reato di favoreggiamento personale; le predette imputate, in solido fra loro, venivano altresì condannate al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

La Corte d'Appello penale di Salerno, in riforma di quella emessa dal Giudice di prime cure, assolveva le imputate da tutti i reati loro ascritti, confermando le pregresse statuizioni di assoluzione per il reato di pedopornografia.

Le odierne parti ricorrenti proponevano ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile ex art. 576  c.p.p. La terza sezione penale della Corte annullava ai fini civili la sentenza impugnata e rinviava al Giudice civile competente per materia e per valore in grado di appello per la decisione sulle domande risarcitorie.

La Corte d'Appello di Salerno in sede di giudizio di rinvio ex art. 622  c.p.c. perveniva al rigetto delle domande delle parti civili, che pertanto ricorrevano in cassazione.

Preliminarmente precisato che l'atto di riassunzione assolve esclusivamente alla funzione di consentire la prosecuzione del procedimento già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità, il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto, la Suprema Corte ritiene i motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali manifestamente fondati.

Il giudice civile del rinvio conserva infatti tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, in ordine ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento; tuttavia, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento di una pronuncia assolutoria.

La valutazione probatoria condotta dalla Corte territoriale non si è concretizzata in una rigorosa ricostruzione delle circostanze fattuali osservate dal primo giudice o nella prospettazione motivata di una diversa deduzione probabilistica, quanto piuttosto nella mera negazione del valore di presunzione di tutti gli elementi raccolti, senza alcun confronto con le ragioni che hanno condotto il giudice penale di primo grado a condannare le resistenti sulla base dei suddetti elementi indiziari.

La motivazione impugnata mostra di non avere tenuto conto delle specifiche risultanze relative alle singole posizioni soggettive dei bambini coinvolti, già valutate come precise, gravi e concordanti dal giudice di primo grado in relazione ai dedotti fatti illeciti subiti all'interno dell'istituto religioso adibito a scuola materna, limitandosi per converso a generiche valutazioni di non genuinità dei racconti.

Oltre a porsi in violazione dei criteri logico-giuridici posti a base del ragionamento presuntivo ex art. 2729  c.c., la pronuncia della Corte territoriale appare lacunosa, internamente contraddittoria e solo apparentemente motivata, tale da porsi al di sotto del c.d. minimo costituzionale, e pertanto in violazione dell'art. 132, secondo comma, c.p.c.

Alla cassazione della sentenza, segue il rinvio del procedimento alla stessa Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare