Assegno di mantenimento in favore dei figli: inammissibile l’opposizione all’atto di precetto volta a dimostrare l’accordo di rinuncia successivo all’omologazione della separazione. Tribunale di Modena, sentenza 16 giugno 2025
Con l'opposizione all’atto di precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità e alla efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, che possono farsi valere solo con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, avendo il titolo esecutivo in materia di famiglia un'attitudine al giudicato cd. "rebus sic stantibus". Tanto premesso, considerato che la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Va pertanto dichiarata radicalmente inammissibile l’opposizione all’atto di precetto finalizzata a dare dimostrazione di un fatto modificativo (l'accordo comportante rinuncia all'assegno di mantenimento) incidente sull'an debeautur del credito verificatosi dopo la omologazione degli accordi di separazione.
Rif. Leg. Artt. 615, 617 c.p.c.; Artt. 156, 337-ter, 337-septies, 2941, 2948 c.c.
Atto di precetto – Opposizione – Assegno di mantenimento – Prescrizione – Sospensione – Crediti alimentari
Il Tribunale di Modena pronuncia sulla opposizione promossa avverso l’atto di precetto intimante il pagamento in forza del titolo costituito dall’accordo di separazione consensuale omologato anni prima dal medesimo Tribunale, argomentando su una molteplicità di aspetti.
Preliminarmente si afferma il difetto di legittimazione attiva della madre a pretendere le somme dovute a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto, già in sede di separazione consensuale, le parti hanno concordato il pagamento diretto in favore di quest’ultima a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 337-septies c.c., operante, al contrario, allorquando nessuna decisione giudiziaria sia stata previamente assunta (Cfr. Cass. n. 9700/2021).
E’ del pari insussistente il diritto della madre a promuovere azione esecutiva per gli importi spettanti alla figlia, ma già prescritti ai sensi dell’art. 2948, primo comma, n. 4 c.c., non operando, peraltro, nel caso dei coniugi per i quali sia stata già pronunciata la separazione personale, la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941, primo comma, n. 1), c.c., invocata da parte convenuta.
In ciò si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7981/2014, secondo cui deve prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.
Quanto alle ulteriori somme contestate, si rileva che parte opponente non ha dato adeguata prova della rinuncia da parte della convenuta alle somme alla medesima spettanti, ferma l’inammissibilità dell’opposizione fondata sull’accordo successivo al decreto di omologa.
Non risulta fondato il motivo di opposizione incentrato sulla nullità per indeterminatezza dell'atto di precetto, e ciò in virtù del principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo non richiede anche l’indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico che hanno determinato la somma domandata in base al titolo esecutivo.
Va dichiarato quindi sussistente, alla data di notificazione del precetto, il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per conseguire gli assegni di mantenimento non corrisposti, al netto dei ratei già prescritti, oltre ad interessi e rivalutazione ISTAT.
Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di lite.
editor: Fossati Cesare
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