Rifiuto genitoriale: percorso psicoterapeutico e nomina di un Curatore Speciale per favorire gli incontri della minore con il padre. Tribunale di Brescia, Ordinanza 25 giugno 2025

Tribunale di Brescia, Est. Rinaldi, ordinanza 25.05.2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ipotesi in cui la minore, legata in maniera morbosa alla madre, non tanto per criticità individuali, ma per le condizioni nelle quali è terminato il matrimonio e per la combinazione di questi due elementi, rifiuti di rimanere da sola con il padre, è doveroso rispettare i tempi della bambina, senza le forzature che gli specialisti dipingono come controproducenti; tuttavia, occorre evitare che questa situazione si protragga, anche in ragione della tenera età della minore che deve percepire l’autorità degli adulti. Pertanto deve essere disposta la prosecuzione del percorso terapeutico già avviato e la nomina di un curatore speciale in favore della minore, che si interfacci in modo imparziale e diretto con lo psicoterapeuta, che abbia un ruolo concreto e propositivo sugli incontri padre-figlia, che monitori i passi verso il recupero della loro relazione e poi riferisca al giudice.                                                    

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 473-bis.8 c.p.c.

Affidamento condiviso – Rifiuto del minore ad incontrare il padre – Tempi del minore – Percorso terapeutico – Curatore Speciale

Indiscusso l’affido condiviso ai genitori, di fronte ad una condizione definita nevrosi fobica infantile, in conseguenza della quale la minore rifiuta di incontrare da sola il padre, il Giudice suggerisce un intervento rispettoso dei tempi e delle fragilità della minore, ma nel contempo deciso, per consentire il recupero del senso della frequentazione e della relazione padre – figlia, secondo due direttrici: diradare gli incontri domenicali, organizzandoli con modalità più divertenti, e inserire la frequentazione del padre durante la settimana, affinché la bambina inizi a rendersi conto che il padre è utile nella propria vita, che è sbagliato contare soltanto sulla madre, che anche quest’ultima ha diritto a momenti senza la figlia al seguito, che in definitiva non si può vivere “orfani di un genitore vivente”.

Non si ravvisano le condizioni per la nomina di un coordinatore genitoriale, nè si ritiene utile rinnovare l’incarco ai Servizi Sociali.

Nominato il Curatore Speciale del minore, vengano confermati i provvedimenti vigenti dal punto di vista economico e sciolta la riserva sulle istanze istruttorie.

editor: Fossati Cesare