Erede beneficiato. L'imposta di successione può essere fatta valere quando è chiusa la procedura di liquidazione dei debiti - Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 2 luglio 2025 n. 17992

Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 2 luglio 2025 n. 17992 – Pres. Stalla, Cons. Rel. Paolitto per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non comporta deroga al règime dell'obbligazione tributaria delineata dalle disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, con riferimento alla determinazione della base imponibile (per attivo e passivo ereditario) e viene in rilievo nel momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari (prevista dagli artt. 495 e ss. cod. civ.) - al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione; ne consegue che se la definitività dell'atto impositivo incide sull'obbligazione tributaria dell'erede beneficiato, la relativa responsabilità debitoria per l'imposta non potrà essere fatta valere al momento della riscossione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede».
 
Successione – Accettazione con beneficio di inventario – Pagamento imposta di successione – Limite della sua responsabilità per l'imposta di successione - Rif. Leg. artt. 490 e 495 e ss. cod. civ.; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

 

editor: Cianciolo Valeria