Il potere di disporre indagini della polizia tributaria è espressione della discrezionalità del giudice di merito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2025 n. 16087

Giovedì, 3 Luglio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Separazione e divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 giugno 2025 n. 16087 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, (l'applicazione del principio si estende ai giudizi di divorzio attesa l'eadem ratio) il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.

Nella specie, il ricorrente lamentava il mancato espletamento di indagini volte ad un accertamento induttivo sui redditi dell'ex moglie, ma senza dedurre specifici elementi relativi all'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi (la sproporzione tra le spese sostenute e i redditi dichiarati, di per sé, non giustifica l'attivazione del potere ufficioso in questione).


Separazione personale dei coniugi - Potere di disporre indagini della polizia tributaria - Deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova - Discrezionalità del giudice - Funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile – Rif. Leg. art. 5 comma 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria